Notizia smentita da più parti. La Curva non ha fiatato anzi ha applaudito a un certo punto. Al netto dei cretini che comunque vi albergano.
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Notizia smentita da più parti. La Curva non ha fiatato anzi ha applaudito a un certo punto. Al netto dei cretini che comunque vi albergano.
No ma scusate leggo solo ora del laziale che fa lo scioccato perché la Roma non ha multato Kevin... Ahahahah e parliamo della salatissima multa data da loro a quel simpaticone di Lulic, le cui dichiarazioni sono aggravate anche dalla riconferma delle medesime date a mente fredda. "Rudiger è un vu cumprà e un negro di m." Questo il senso e non ci piove, ma quelli "Pessimi" (cit.) Sarebbero i dirigenti della Roma :D
A frustrati!!!
Suicidi di massa dopo questa notizia. :esd:
Dunque pare, e sottolineo pare, che il coro contro la L'Anzio sia partito dalla tribuna ad opera di sostenitori locali (rumeni) della Magica. La curva ospite li ha coperti prima con fischi e poi applausi per gli sventurati brasiliani. Così leggo da più parti.
Anyway, chi di dovere ascolterà bene ed eventualmente sanzionerà.
Leggo che è stata annullata la squalifica di Strootman. La penso esattamente come prima. Se c'erano gli estremi per la squalifica, giusto squalificare, se non c'erano, giusto non squalificare. Non ho mai pensato in complotti anti-Roma, o ora pro-Roma...
Il reato di schizzo d'acqua all'asilo? :asd:
quella sentenza è scritta troppo in burocratese :rotfl: sembra redatta in uno di quegli uffici di polizia dei film di serie B negli anni 80
in ogni caso mi sembra chiaro che il giallo che prende strootman non è per la simulazione ma per aver provocato la reazione di cataldi che poi viene espulso, la sentenza che toglie le due giornate si può leggere?
COLLEGIO
Avv. Lorenzo Attolico – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;
1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS
COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE
EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. KEVIN JOHANNES STROOTMAN
SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX
ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. GARA LAZIO/ROMA DEL 4.12.2016 (Delibera del Giudice
Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 92 del 6.12.2016)
La Società A.S. Roma ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata
sul C.U. del 6.12.2016, n. 92, con la quale è stato sanzionato il calciatore della predetta Società,
Kevin Johannes Strootman, con la squalifica per due giornate effettive di gara, in applicazione
dell’art. 35.1.3, penultimo c.p.v., C.G.S., in base al quale costituisce condotta gravemente
antisportiva, ai fini dell’applicazione della Prova Televisiva, “l’evidente simulazione che determina
l’espulsione diretta del calciatore avversario”.
A sostegno del reclamo, la Società A.S. Roma ha dedotto, tra gli altri, i seguenti motivi.
In primo luogo, la ricorrente ha dedotto l’inammissibilità, nella specie, della procedura ex art.
35.1.3 C.G.S. (Prova televisiva). Secondo la stessa, infatti, per avere legittimo ingresso, la prova
televisiva, “deve aversi:
1) uno dei casi previsti dalla norma (condotta violenta o gravemente antisportiva o uso di
espressione blasfema);
2) che non sia stato visto dall’arbitro, che non ha potuto prendere decisioni al riguardo;
3) l’invio della segnalazione della Procura entro le ore 16”.
Sostiene, la ricorrente, che nella fattispecie difetta, alla radice, il requisito n. 2).
La ricorrente impugna il provvedimento del Giudice Sportivo anche per inapplicabilità dell’art. 35,
per carenza dei requisiti previsti dal comma 1.3 n. 2), nonché per irritualità della procedura ed
infondatezza della sanzione.
Al riguardo, la reclamante sostiene che non è possibile introdurre “un margine di interpretazione”
del fatto accaduto e visto dal Direttore di Gara; in altre parole, secondo la difesa della ricorrente, gli
Organi di Giustizia Sportiva non hanno il potere di rivalutare la portata di un evento refertato dal
Direttore di Gara.
2
Alla riunione del 9.12.2016, è presente, per la Società ricorrente, l’Avv. Conte, unitamente al
Direttore Generale della Società, Mauro Baldissoni, ed al calciatore, Kevin Johannes Strootman; per
la Procura Federale, è presente l’Avv. Perugini.
Preliminarmente, questa Corte ritiene di potere prescindere dall’esame del motivo attinente alle
modalità con cui la Procura Federale ha provveduto alla segnalazione di cui all’art. 35.1.3., in
quanto irrilevante ai fini della presente decisione.
Nel merito, questa Corte, esaminati gli atti, intende precisare che, in linea di principio, in tutti i casi
di condotta simulatoria l’arbitro vede il fatto ma non percepisce, invece, la simulazione; in altre
parole, quando l’art. 35.1.3. parla di “fatti…. non visti dall’arbitro che, di conseguenza, non ha
potuto prendere decisioni al riguardo” si riferisce, con riferimento alle condotte simulatorie, alla
simulazione stessa e non all’evento.
Pertanto, in linea astratta, il mezzo della Prova Televisiva è sempre ammissibile laddove l’arbitro
abbia visto un determinato fatto ma non abbia percepito la simulazione.
Tuttavia, la norma federale in questione pretende che la simulazione abbia il carattere dell’evidenza,
nel senso che la condotta simulatoria del calciatore non sia stata, in alcun modo, determinata dal
comportamento di un avversario.
Nel caso che ci occupa, non può, invece, escludersi che sulla caduta a terra del calciatore Strootman
abbia inciso la condotta del calciatore Cataldi consistita nella trattenuta della maglia del primo,
comportamento, quest’ultimo, valutato dal Giudice Sportivo come “uno dei presupposti comunque
incidenti che hanno portato l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del Cataldi”.
Peraltro, come correttamente evidenziato dalla Società ricorrente, questa Corte non può entrare nel
merito della sussistenza del rapporto tra causa ed effetto in un determinato episodio simulatorio.
P.Q.M.
La C.S.A. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, ex art. 36 bis comma 7
C.G.S., come sopra proposto dalla società AS ROMA SPA di Roma.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.