Citazione:
Validità dal 01/07/2020 al 31/12/2021 in 5 quote annuali
Detrazione fiscale al 110% per "maxi-interventi" di:
- Isolamento termico che interessano almeno il 25% delle sup. disperdenti, con spesa max. 60.000 € per unità abitativa
- Sostituzione vecchi generatori con caldaie, pompe di calore o sistemi ibridi in condomini, con spesa max. 30.000 € per unità abitativa
- Sostituzione vecchi generatori con pompe di calore in abitazioni unifamiliari, con spesa max. 30.000 €
estensioni:
- Possibilità di detrarre al 110% anche il fotovoltaico se fatto contestualmente ad uno dei maxi-interventi sopra menzionati, con spesa max di 48.000 €, e cmq non più di 2400 €/kWp, con possibilità di aggiungere sistemi di accumulo per una spesa non superiore a 1000 €/kWh di capacità di accumulo.
- Possibilità di portare al 110% anche gli altri interventi previsti dall'ecobonus (ex. legge 296/06 e smi), se fatti contestualmente ad uno dei maxi-interventi sopra menzionari.
- Colonnine di ricarica auto elettriche, se fatti contestualmente ad uno dei maxi-interventi sopra menzionari.
Requisiti:
- Passaggio di almeno 2 classi energetiche o raggiungimento della classe più alta (A4 o nZeb? da chiarire);
- Gli isolanti utilizzati devono essere certificati, ovvero rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017
A chi spetta:
Agli interventi effettuati dai condomini, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11*, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.
*Il comma 11 prevede che il superbonus 110% non si applica alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Cessione del credito e sconto in fattura:
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo.
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al successivo comma 3 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Alcune osservazioni: