Stiamo prendendo Roma e Lazio come esempi di dirigenze virtuose?![]()
non mi pare che la Lazio abbia multato Lulic.
Purtroppo servirebbero dirigenze un po' piu' forti
Stiamo prendendo Roma e Lazio come esempi di dirigenze virtuose?![]()
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non e' che quando la Juve subisce un torto non faccia un casino.
Ovviamente ha piu' forza la tua dirigenza che quella della Roma o della Lazio
Secondo me più che altro a Roma si parla troppo (non vuole essere un'offesa). A Torino danno certe multe che manco ti immagini, però nessuno della carta stampata le sa... A Roma dopo 5 minuti lo sanno tutti...
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Roma, cori anti-Lazio nel minuto per la Chapecoense
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@mike credo che sia stato punita la simulazione perchè ha causato l'espulsione di un avversario.
cmq per chi vuole copio/incollo la sentenza strootman (sembra scritta da Paulo Sousa). La parte più comica secondo me è questa "la prima condotta segnalata, consistita nell’apparentemente volontario
lancio di acqua dalla bottiglietta"
ora.....io ascolto tutte le opinioni per carità.....ma sostenere che non c'è certezza sulla volontarietà di gettare l'acqua addosso ad un avversario.......
Gara Soc. LAZIO – Soc. ROMA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore Federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo email
pervenuta il 5 dicembre 2016, alle ore 11.32) in merito alla condotta gravemente
antisportiva del calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma), maglia n.6, nei confronti
del calciatore Danilo Cataldi (Soc. Lazio), maglia n. 5, “consistita prima nel lancio di acqua e
poi nella simulazione comportante l’espulsione del calciatore Cataldi”;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e
documentale;
letta la mail di chiarimenti del Direttore di gara in data 5 dicembre 2016, ore 16.06, richiesti al
medesimo a titolo integrativo, e con la quale l’arbitro ha specificato che l’ammonizione del
menzionato calciatore dell’A.S. Roma per C.N.R. (comportamento non Regolamentare) era da
ricondursi all’atteggiamento provocatorio tenuto nei confronti dell’avversario passandogli vicino
dopo la segnatura della rete, atteggiamento che provocava la reazione del calciatore della S.S.
Lazio, sanzionata dallo stesso direttore di gara con il provvedimento di espulsione;
ritenuto, anzitutto, che la prima condotta segnalata, consistita nell’apparentemente volontario
lancio di acqua dalla bottiglietta appena aperta in direzione dell’avversario, non può ritenersi
rilevante ai fini dell’art. 35.1.3 CGS, non trattandosi, in sé, né di fatto di condotta violenta non
visto dall’arbitro né di condotta gravemente antisportiva secondo i casi tipizzati dalla medesima
disposizione;
rilevato che la seconda condotta segnalata (simulazione), invece, trova piena conferma nella
visione delle immagini televisive di piena garanzia tecnica e documentale, non potendosi
oggettivamente ricondurre l’accasciarsi al suolo del calciatore Strootman allo strattonamento
della maglietta da parte del calciatore Cataldi;
tenuto conto:
che la fattispecie in questione, la cui rilevanza in termini disciplinari ha determinato il
provvedimento di espulsione del calciatore Cataldi, appare caratterizzata da un rapporto di
causa/effetto tra trattenuta della maglia da parte del calciatore Cataldi e caduta in terra del
calciatore Strootman, come risulta chiaramente dal rapporto del Direttore di gara, richiamato
dalla nota integrativa a chiarimento;
che, tuttavia, le immagini televisive, come sopra accennato, consentono di apprezzare, oltre ogni
ragionevole dubbio, che la caduta dello Strootman in seguito alla trattenuta è frutto di evidente
simulazione da parte del medesimo calciatore;
che, pertanto, il sopra descritto rapporto causa/effetto viene ad essere inficiato, essendo venuto
meno, con riguardo all’effetto, uno dei presupposti comunque incidenti che hanno portato
l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del Cataldi;
92/232
ritenuto, pertanto, che può trovare legittima applicazione la previsione dell’art. 35.1.3, penultimo
cpv., CGS, in base al quale costituisce condotta gravemente antisportiva, ai fini dell’applicazione
della c.d. prova televisiva, “la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del
calciatore avversario” (ancorché in panchina, può ritenersi, non essendo altrimenti specificato);
P.Q.M.
fatte salve le altre sanzioni previste nel presente Comunicato, delibera di sanzionare il calciatore
Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma) con la squalifica di due giornate effettive di gara.
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