E io che voglio diventare postino a 40anni come posso fare ???
Pan, persot, figa e lambrosch !
In Italia non ti risponderà mai nessuno, non so perché ma non c'è speranza che qualcuno faccia lo sforzo di ricordarsi le buone maniere.
Hai anche scelto un percorso di studi che in Italia viene considerato, a torto, legato all'insegnamento e non trova molto riscontro nel settore privato.
Se davvero sei in attesa da un anno comincia a prendere in considerazione le seguenti ipotesi:
1) Mettersi in proprio (qualsiasi cosa, anche l'aggiustatapparelleinchiodaquadritrombacasalinghe disperate, c'è chi ne ha fatto persino un franchising di successo)
2) Cercare un master che apra le porte per posizioni richieste e non coperte dall'offerta di mercato(anche non legato al proprio corso di studi)
3) Se conosci qualche lingua straniera: mandare richieste all'estero (anche per dottorati di ricerca, sono seri ben retribuiti ed attinenti a posizioni professionali oltre che da ricercatore) ed aspettare risposte e, a volte, anche il tappeto rosso per fuggire da questo paese per vecchi ricchi
4) Se non conosci nessuna lingua straniera: imparane una (da zero in 12 mesi fai 3 corsi di lingua per arrivare ad un passo dalla certificazione livello B2, quello che a livello formale viene considerato il minimo per studiare/lavorare all'estero - a meno di un colloquio/esame personale in lingua - )
@ Fantaluca: sono decenni che ti spiumerei per la velocità con cui scade la sessione del forum![]()
Ma ora legalmente le ore a settimana lavorative devono essere 40 o sempre 48?
Complimenti
Devi avere almeno il diploma con 70/100 :O
Dipende dal CCNL di applicazione. Per il commercio è sempre 40, 48 è il tetto massimo con le 8 ore di straordinario che previo pre-avviso possono essere messe nel conto ore di recupero.
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Per CCNL di applicazioni intendi il settore dove lavori?
Il mio dovrebbe essere come dici tu "commercio"
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E per quanto riguarda 13/14?
Le hai entrambe.
Art. 207 - Tredicesima Mensilità
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 (esclusi gli assegni familiari).
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.Art. 208 - Quattordicesima Mensilità
Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 2 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, percepiti nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda.
Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell'entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità; ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della quattordicesima mensilità e l'importo in atto percepito.
Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme del presente Capo riguardanti la tredicesima mensilità.
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